Art. 9.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 2, pari a 34.165.000 euro per l'anno 2008 e a 102.495.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 4, pari a 174.400.000 euro per l'anno 2008 e a 523.200.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante l'aumento in misura corrispondente della ritenuta sulle vincite del gioco del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

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      3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4, si provvede al conferimento ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua dei dirigenti, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di una quota pari al 30 per cento del gettito del contributo dello 0,30 per cento delle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, sulle retribuzioni corrisposte ai dirigenti. Un'altra quota del gettito di cui al primo periodo, pari al 30 per cento, è destinata dall'INPS per l'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 4, comma 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 7.200.000 euro per l'anno 2008 e a 21.600.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'incremento del 2 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come da ultimo modificate dall'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.
      4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, pari a 3.540.000 euro per l'anno 2008 e a 10.620.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Al medesimo Fondo affluiscono altresì le risorse derivanti dalle ammende di cui all'articolo 8, comma 3, della presente legge.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai
 

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fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.